CORTE FEDERALE D’APPELLO – ART. 101, COMMA 3, CGS - PROVE - NUOVI DOCUMENTI – AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI E LIMITI – CONSEGUENZE
In sede di reclamo possono prodursi nuovi documenti.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 79/CFA/2022-2023/G
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.