PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI – NOTIFICA AD UN SOLO CONTROINTERESSATO - SUFFICIENZA
Lungi dall’essere esclusivo del processo amministrativo, la regola della sufficienza della notifica a uno solo dei controinteressati, sancita dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., trova una puntuale corrispondenza nella previsione dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. Si tratta dunque di un principio generale, che deve trovare applicazione anche nel processo sportivo a norma dell’art. 2, comma 6, CGS CONI. Lo stesso comma 2 sottolinea il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, informalità che sarebbe contraddetta se si volesse gravare il ricorrente di un onere di notificazione del ricorso a tutti gli interessati che potrebbero essere potenzialmente anche numerosi. Né il tal modo si vengono a ledere le esigenze di celerità e di speditezza del processo sportivo, a condizione che venga comunque rispettato il termine di 90 giorni posto dall’art. 54 per la durata del giudizio di primo grado.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 79/CFA/2022-2023/E
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 2, comma 6, Codice CONI;