PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – PRESUPPOSTI PROCESSUALI E CONDIZIONI DELL’AZIONE – IL GIUDICE CONOSCE D’UFFICIO
Vale anche nel processo sportivo il consolidato principio, generalmente operante al di là delle eccezioni espresse (quale ad esempio quella dell’art. 9 cod. proc. amm.), secondo cui il giudice conosce d’ufficio della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, quali requisiti per la valida costituzione di un rapporto processuale (CFA, SS. UU., n. 96/2021-2022).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 79/CFA/2022-2023/D
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: normativi: art. 44 CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.