DIRITTI AUDIOVISIVI – DPCM 1° MARZO 2018 (DECRETO LOTTI) - APPLICABILITÀ

Il comma 642 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 disponeva che le disposizioni del nuovo comma 4 avrebbero acquistato efficacia a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 e che sino a tale decorrenza avrebbero continuato ad applicarsi le pertinenti disposizioni nel testo previgente. Questo a sua volta recava: “4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c) ». Non essendo stato adottato il decreto previsto dal nuovo comma 7, ha continuato ad applicarsi la disciplina di dettaglio previgente, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2018. In mancanza di altri parametri validi ai fini della ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, questa soluzione si è resa necessaria per evitare una soluzione di stallo (cfr. delibera n. 18/22/CONS dell’AGCOM, sub “osservazioni conclusive”).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 79/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 1, comma 642, legge n. 145/2018; DPCM 1° marzo 2018 (decreto Lotti);

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