PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – DISCREZIONALITÀ TECNICA – SINDACATO - LIMITI

Il sindacato sugli atti espressione di una discrezionalità tecnica, al fine di evitare che la discrezionalità tecnica trasmodi in arbitrio specialistico, implica la verifica del rispetto dei limiti dell’opinabile tecnico-scientifico e, nell’ambito di tali confini, anche del grado di attendibilità dell’analisi economica e delle valutazioni tecniche compiute, alla stregua dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, e che tale verifica è suscettibile di essere svolta attraverso gli strumenti processuali a tal fine ritenuti idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757; Id., Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696; Id., Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225; Id., Sez. VI, 15 dicembre, 2020, n. 8061; Id., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 79/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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