Emergenza Covid 2019 – art. 4, comma 1, CGS – art. 44 NOIF – chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021, alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid 19 – decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni – Responsabilità del Presidente della società.
Il presidente della società (datore di lavoro) risponde dell’accesso ai luoghi di lavoro se non ha prodotto alcun atto di delega al riguardo nei confronti di terzi. Sul dirigente, legale rappresentante della società, grava un obbligo generale di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati di disposizioni di indiscussa rilevanza sia per l’ordinamento federale che per quello statale (art. 16 comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), stante altresì la valenza pubblicistica delle norme poste a tutela della salute del lavoratore e collettiva.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 79/CFA/2021-2022/F
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 44 NOIF; chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021