Calciatore - tesseramento – calciatori extra-comunitari – documentazione – permesso di soggiorno o altro documento equipollente - presentazione del kit postale all’Ufficio tesseramenti – autorizzazione del tesseramento – responsabilità - esclusione

L’art. 40 quater, comma 1, delle NOIF prevede “Le società della Lega Nazionale Dilettanti…possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari…purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato: (…) b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento”. La condizione cui la norma in commento subordina il tesseramento di calciatori extra-comunitari è data dal possesso del permesso di soggiorno, ovvero di “documento equipollente” in forza del quale al calciatore non possa essere contestata l’attuale permanenza sul territorio italiano. Pertanto, non sussiste responsabilità allorché la società calcistica abbia inviato all’Ufficio tesseramenti anche le ricevute attestanti la presentazione del kit postale contenente la documentazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno e, sulla scorta dell’invio di tali ricevute, l’Ufficio tesseramenti abbia ritenuto di poter espressamente autorizzare il tesseramento dei calciatori coinvolti. Ciò in quanto l’Ufficio federale, alla luce del sopra descritto contesto normativo, non poteva che emettere il predetto provvedimento autorizzativo, dal momento che la documentazione prodotta dai deferiti al fine di legittimare la presenza degli atleti sul territorio italiano (i.e. il c.d. kit postale) può ritenersi documento equipollente al permesso di soggiorno, in quanto legittimante la presenza degli stessi sul territorio italiano; inoltre il provvedimento autorizzativo federale, sebbene rilasciato sulla base delle informazioni e dei dati a quel momento disponibili e valutabili dal preposto Ufficio tesseramenti, ha consentito il corretto e lecito impiego dei calciatori nelle ordinarie attività sportive, scriminando qualsiasi profilo di responsabilità dei deferiti che, proprio sulla scorta dell’affidamento serbato sulla concomitante circostanza (i) dell’avvio del procedimento presso la Questura finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno e (ii) dell’avvenuto ottenimento dello specifico titolo federale (i.e. l’autorizzazione al tesseramento) per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico, hanno ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, in considerazione dell’avvenuto tesseramento dei calciatori, pur nelle more del perfezionamento del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno da loro richiesto, non sussistesse contraddizione rispetto ai principi già statuiti in termini di oneri di diligenza e conseguente responsabilità disciplinare del dirigente sportivo sulla verifica della veridicità del permesso di soggiorno secondo cui “Incorre in responsabilità disciplinare il dirigente sportivo che ometta di verificare i dati risultanti dal titolo di soggiorno nel territorio dello Stato trasmesso in copia, mediante programma di messaggistica, dal calciatore di nazionalità estera, non rientrante tra i paesi UE, risultando in contrasto sia con gli ordinari doveri di diligenza e prudenza da osservare nelle relazioni interpersonali sia con i canoni comportamentali sanciti espressamente dall’ art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all’art. artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F, , canoni comportamentali commisurati alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere in detta qualifica, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità a cui, ai sensi dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ogni soggetto, tra quelli individuati dall’art.2 del medesimo Codice, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.” (CFA, SS.UU., n. 18/2023-2024). Inoltre la Corte ha ritenuto che l’autorizzazione dell’Ufficio tesseramenti assume rilevanza in punto di correttezza dell’iter procedurale che le società devono intraprendere per il tesseramento di giocatori extra U.E., altrimenti si andrebbero inaccettabilmente a “svuotare” di significato le funzioni ed il ruolo dell’Ufficio tesseramenti, quale organo deputato a valutare, autonomamente e sulla base di una propria distinta verifica fondata sulle disposizioni dell’ordinamento federale di riferimento, la sussistenza dei requisiti necessari per il tesseramento dei calciatori. Il che non potrebbe neanche ammettersi per la situazione di incertezza che verrebbe a crearsi, qualora il placet al tesseramento, ad opera del competente Ufficio, potesse essere oggetto di successivo sindacato da parte di altre autorità, dal momento che da ciò conseguirebbero inaccettabili problematiche di affidamento oltre che lesione delle prerogative proprie degli organi federali, non coerenti con l’autonomia ordinamentale sportiva assicurata alla Federazione).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 78/CFA/2024-2025/A

Presidente: Lipari

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 40 quater, comma 1, NOIF

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