Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – dichiarazioni dell’istante – insufficienza ex se - elementi prognostici desunti aliunde - ammissibilità

Ai sensi dell’art. 42 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), ancorché la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante e tali dichiarazioni, tutt’al più, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie, ciò nonostante, non è inibito alla Corte la facoltà di desumere aliunde gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’illecito per il quale l’istante era stato all’epoca sanzionato si era sostanziato esclusivamente in una serie di violazioni formali degli obblighi amministrativi conseguenti alla carica di Presidente di sezione AIA all’epoca ricoperta e, quindi, che la possibilità di reiterazione di simili condotte fosse subordinata ad una doppia condizione: il favorevole esito dell’istanza di riabilitazione e, successivamente, il conferimento di nuovi incarichi direttivi all’interno dell’AIA. La sussistenza di tale doppia condizione diminuisce considerevolmente le probabilità di reiterazione della condotta).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 78/CFA/2023-2024/

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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