Calciatore - Calciatore non professionista e giovane dilettante – art. 109 NOIF – Svincolo per inattività – certificazione di idoneità all’attività sportiva – richieste di rinnovo - successive alla scadenza delle certificazioni - necessità
L’art. dell’art. 109, comma 1, NOIF, secondo il quale “1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”, deve essere interpretato nel senso che le richieste di rinnovo della certificazione medica alla idoneità all’attività sportiva che le società calcistiche sono onerate di inviare ai propri tesserati ai sensi della predetta disposizione, onde impedire il legittimo esercizio del diritto allo svincolo per inattività, intanto possano dirsi atte a produrre legittimamente tale effetto impeditivo in quanto siano successive alla scadenza delle certificazioni in essere.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 78/CFA/2021-2022/A
Presidente: Lipari
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 109, comma 1, NOIF