Corte federale d’appello – decisione impugnata – art. 329, comma 2, CPC - pluralità di motivi autonomi a sostenerla – impugnazione di alcuni motivi - inammissibilità

Ai sensi dell’art. 329, comma 2, CPC, “L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.”. Secondo la costante giurisprudenza allorché la decisione gravata si fonda su una pluralità di motivi ciascuno dei quali da solo in grado di sostenerla - perché fondato su specifici e autonomi presupposti logico-giuridici - occorre, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, che tutti siano fatti oggetto di censura, pena l’inammissibilità del gravame (Cons. Stato, Sezione IV, 16/3/2005, n. 1106; Cons. Stato, Sez.VI, 28/01/2019, n.723).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 78/CFA/2020-2021/D

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 329, comma 2, CPC;

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