Corte federale d’appello - art. 101, comma 3, CGS - specificità delle censure

Ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del Codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. La previsione sopra detta trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente Codice di giustizia sportiva secondo cui: “La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati” e richiama l’analoga previsione del Codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101) secondo cui “Il ricorso in appello deve contenere [...] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata [...]. Con la conseguenza che è necessario che siano mosse motivate e specifiche critiche alla decisione.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 78/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, primo periodo, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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