Giudizio e responsabilità disciplinare - delega di funzioni – non esime da responsabilità

Delegare propri poteri ad altri soggetti della società non significa, per quanto di rilievo per l’ordinamento federale, spogliarsi della necessaria attività di controllo e vigilanza sul corretto esercizio dell’attività delegata e, comunque, delle correlate responsabilità. Il legislatore federale ha individuato la rilevanza illecita e, dunque, l’offesa, della condotta nel mancato compimento dell’azione dovuta (verifica complessiva e sistematica ed efficace controllo sulla struttura organizzativa della società presieduta), che ha determinato la lesione del bene protetto: l’ordinamento federale, del resto, pretende il compimento dell’azione impeditiva doverosa in capo a soggetti che sono effettivamente dotati di un “potere” sull’accadimento e, accanto ai doveri, di volta in volta, indicati in modo specifico, pone, in capo a tutti gli associati, un generale dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza (fattispecie in cui è stato ritenuto imputabile al presidente di una società non aver posto in essere una (doverosa) attenzione sullo svolgimento dell’attività delegata e di non aver, quindi, ottemperato all’obbligo di protezione e di salvaguardia del bene giuridico allo stesso assegnato e in ordine al quale rivestiva – in ogni caso – un potere giuridico di vigilanza)

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 78/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 5, comma 1, CGS

Articoli

  1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
  2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

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