Mezzi di prova – dichiarazione di un solo teste – condanna – sufficienza - condizioni
Come di recente affermato dalla Corte federale d’appello, Sez. I, Decisione/0059/CFA-2023-2024, secondo un pacifico principio affermato dalla Giudice di legittimità, la dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo. E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass.. Pen. Sez. 5 -, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Rv. 279070 - 01 - cfr anche il conforme orientamento di questa Corte CFA cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; sez. IV, n. 66-2019/2020; sez. I, n. 118-2019/2020).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 77/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.