PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVA – CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE FATTA A TERZI – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI FATTI - NECESSITÀ
A fronte di una dichiarazione confessoria, la valutazione del corredo probatorio addotto dalla Procura per comprovarne la genuinità deve essere complessiva e contestuale, non potendo il giudicante limitarsi a valutare in modo atomistico le singole risultanze dell’istruttoria, come in prevalenza avvenuto nel primo grado del presente processo. I singoli accadimenti fattuali vanno valutati nel loro complesso e nel loro concreto susseguirsi: poiché un episodio o una condotta che singolarmente considerati potrebbero avere anche diversa spiegazione acquistano valenza diversa ove sostanzialmente concatenati e cospiranti, cioè inscritti in un contesto probatorio grave preciso e concordante con le obiettive risultanze della dichiarazione confessoria.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 77/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 57 CGS;
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.