Processo sportivo in genere – principi generali – regola del simultaneus processus – regola tendenziale - svolgimento separato dei procedimenti disciplinari – non è vizio del deferimento

In linea di principio, l’organo inquirente deve assicurare l’unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale, nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e alla unitarietà delle attività istruttorie, già nella fase delle indagini evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari. Il criterio generale del simultaneus processus, del resto, intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. Non può escludersi, tuttavia, che in relazione a fatti disciplinari particolarmente complessi nella loro struttura, caratterizzati dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti, si renda necessaria l’attivazione di distinti procedimenti, in una successione temporale direttamente connessa alla conoscenza del fatto ottenuta dalla Procura Federale. In questo senso si pone, univocamente, la giurisprudenza costante di questa Corte e degli altri organi di giustizia sportiva. Fra le tante decisioni in tal senso è sufficiente citare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33/2020-2021, nonché la decisione della Commissione Nazionale Disciplinare di cui al comunicato ufficiale n. 59/CDN (2008/2009). Non vi è alcuna norma, del resto, che vieti questa scissione procedimentale, purché, ovviamente, sia garantito il rispetto delle norme riguardanti lo svolgimento delle indagini e la fase del giudizio. Il codice di giustizia sportiva favorisce la riunione di processi relativi al “medesimo fatto”, così prendendo atto della circostanza che le azioni disciplinari possano essere state esercitate ritualmente in tempi diversi e mediante l’avvio di separate indagini, ancorché riguardanti una vicenda sostanziale unica. D’altro canto, però, il favore per la riunione dei giudizi non deve pregiudicare la celerità della loro definizione, anche tenendo conto della perentorietà dei termini riguardanti le indagini e il processo sportivo disciplinare. Pertanto, va escluso, in radice, che lo svolgimento separato dei procedimenti disciplinari costituisca, di per sé, un vizio determinate la nullità del deferimento. Non sono pertinenti i richiami al principio della unitarietà del processo nei casi di litisconsorzio necessario, poiché esso non riguarda la diversa ipotesi dei procedimenti disciplinari, incentrati sull’accertamento della responsabilità dei singoli soggetti incolpati: in tale situazione non si è in presenza di una fattispecie di litisconsorzio. Al riguardo, la giurisprudenza sportiva ha affermato un orientamento univoco e costante. In particolare la Terza Sezione della Corte di Giustizia Federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) ha ritenuto inapplicabile la normativa processualcivilistica del litisconsorzio necessario ai giudizi disciplinari: “Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale, come si verifica nei casi i cui un coimputato chieda il c.d. rito abbreviato od il patteggiamento della pena od in cui uno od alcuni soltanto dei coimputati condannati in primo grado proponga qualche impugnazione a differenza degli altri. Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processual civilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.”

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 77/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 87, comma 3;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente della Sezione disciplinare, accertata l’avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.

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