Illecito sportivo - adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva – sufficienza – ratio - ulteriori attività con cui altri soggetti contribuiscono fattivamente al tentativo di realizzare l’alterazione fraudolenta della competizione calcistica – sono punibili

La struttura dell’illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell’adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all’esigenza di reprimere con fermezza comportamenti dolosi di estrema gravità, intende anticipare e allargare l’area della punibilità delle condotte vietate. Non può certo determinare la sottrazione dalla sanzione di ulteriori attività con cui altri soggetti contribuiscono fattivamente al tentativo di realizzare l’alterazione fraudolenta della competizione calcistica. Detta impostazione, del resto, risulta pienamente coerente con gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza penale in ordine all’accertamento della responsabilità per la commissione di reati associativi o a struttura concorsuale.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 77/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 30 CGS;

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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