Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – istituto probatorio eccezionale
La prova testimoniale è istituto probatorio eccezionale nel processo sportivo, tenuto conto delle esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS. UU., n. 64/2021-2022).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 76/CFA/2021-2022/E
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 60 CGS