Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – fatto non rappresentato nel rapporto – non esclude che il fatto si sia verificato
A norma dell’art. 61, comma 1, CGS, il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale forza probatoria sino al punto di fare “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, cosicché - salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020). Lo stesso però non è possibile dire per quanto il referto non attesti. Per logica impossibilità, il referto non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale che il secondo periodo del citato comma 1 dell’art. 61 espressamente contempla (CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 76/CFA/2021-2022/D
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 61, comma 1, CGS