Espressione blasfema - art. 37 CGS – particolare riprovevolezza
La blasfemia costituisce un illecito particolarmente riprovevole in quanto si sostanzia in una condotta particolarmente grave, poiché manifesta dispregio per tutti i presenti, non tenendo nel debito conto né dei valori religiosi né di quelli, positivi, che attraverso lo sport si vuole affermare, giacché è indice di mancanza di rispetto per le regole sportive e per quelle di pura e semplice educazione civile (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 4 maggio 2012, n. 239/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 marzo 2012 n. 204/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 febbraio 2012, n. 151/CGF). Del resto la disposizione di cui all’art. 37 del vigente Codice di giustizia sportiva era già contemplata all’art. 19, comma 3-bis della precedente versione del Codice, nell’àmbito delle sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società. La nuova autonoma collocazione della disposizione è un chiaro indice dell’importanza che il legislatore federale ha inteso attribuire al precetto, ai fini di arricchire e meglio definire il contenuto dei doveri sociali dell’attività sportiva calcistica, alla quale, anche per il grande séguito presso i giovani, viene confermata la funzione di modello verso la collettività oltre che in termini di lealtà e correttezza, anche di moralità in senso lato.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 75/CFA/2021-2022/D
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 37 CGS