Giudice sportivo – competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, comma 3 – integra l’elenco - competenza residuale del Tribunale federale – natura eccezionale della disposizione – impossibilità per la Procura di adire il giudice sportivo – necessità – espressione blasfema - conoscenza della Procura - impossibilità oggettiva - non sussiste – inammissibilità del deferimento – profili di giustizia sostanziale – trasmissione della decisione al Presidente federale
Potrebbe apparire in contrasto con i principi generali di efficienza dell’azione disciplinare - al fine di non incorrere nella sanzione di inammissibilità - un’interpretazione che oneri la Procura Federale, una volta acquisita la notizia di una espressione blasfema proferita da un calciatore durante una gara, di effettuare la segnalazione al Giudice Sportivo entro il brevissimo termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS. E ciò anche quando per avere certezza della commissione dell’illecito siano necessari ulteriori atti istruttori (acquisizione del referto arbitrale, escussione di testimoni, acquisizione di filmati della gara, ecc.). Del resto occorre rammentare che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” Per tali motivi il Presidente della Federazione valuterà se sussistano i presupposti per un’iniziativa normativa diretta ad evitare che tali comportamenti possano restare sostanzialmente impuniti. (Collegio di garanzia n. 56/2018).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 75/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 61, comma 3, CGS; art. 65 CGS