Giudice sportivo – Competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, comma 3 – integra l’elenco - competenza residuale del Tribunale federale – natura eccezionale della disposizione – impossibilità per la Procura di adire il Giudice sportivo – necessità
L’art. 61, 3° comma, CGS, individua una specifica ipotesi di competenza del Giudice sportivo, che viene ad integrare l’elenco di cui al successivo art. 65. Conseguentemente, nelle ipotesi previste dal citato art. 61, comma 3°, sussiste una competenza degli organi di giustizia sportiva, in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”. Ovviamente la competenza del Giudice sportivo deve essere attivata nelle ipotesi e nel rispetto della tempistica dettagliatamente indicata nel citato art. 61, 3° comma. Pur tuttavia, una volta stabilita la sussistenza in tale ambito della competenza del Giudice sportivo, questa implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. Come è facile rilevare dalla lettura comparata dell’art. 65 e del successivo art. 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto disposto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo, attraverso l’elencazione delle fattispecie sulle quali è chiamato a giudicare mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo. Quest’ultimo, infatti, si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”. Pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo. Ne deriva la natura residuale della competenza del Tribunale federale che emerge in tutti i casi in cui non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nei medesimi sensi, si veda la decisione della Sezione I n. 29/2020-2021 di questa Corte federale d’Appello. Secondo tale ultima pronuncia, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” (v. anche decisione di questa Corte federale, Sezione I, n. 51/2020-2021, secondo cui l’art. 79 CGS contiene una “disposizione generale e residuale”). Va da sé che la natura eccezionale di tale disposizione ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia. Pertanto allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, 3° comma, CGS senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS. In ogni caso, l’utilizzo del rito ordinario non compromette il diritto di difesa del deferito, che non solo può ricorrere alla Corte federale di appello ma che, ove ne sussistano i presupposti, può sollecitare l'emissione di provvedimenti cautelari collegiali a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata ovvero chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici in caso di estrema gravità ed urgenza, conformemente a quanto disposto dagli artt. 107 e 108 CGS. (Sezioni unite, n. 91/CFA/2020-2021)
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 75/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 61, comma 3, CGS; art. 65 CGS; art. 79 CGS