Società sportiva – società inattiva - vincolo che la lega alla Federazione – non è eliminato - sanzionabilità – sussiste

 

L’inattività della società sportiva non sottrae quest’ultima alla giurisdizione federale e non impedisce l’irrogazione di sanzioni ai sensi del vigente art. 8 CGS, non essendo intervenuto il provvedimento di revoca dell’affiliazione, momento che determina lo iato con la Federazione e il suo apparato amministrativo – giustiziale (CFA, SS.UU., n.8/2023-2024, nonché, più diffusamente decisione CFA, Sez. I, n. 7/2020-2021, alla cui stregua “la mancata attività di una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società - occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, laddove all’ art. 5, comma 2, si dispone “Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società…”).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 74/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 16, comma 1, lett. a) NOIF; art. 5, comma 2, LND

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