Arbitri e ufficiali di gara – Associazione italiana arbitri-AIA – Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT - art. 15, comma 2 - dismissione per raggiungimento del limite massimo – limite anagrafico - non è in contrasto con la normativa vigente – discrezionalità del legislatore - individuazione del requisito anagrafico non è arbitrario o posta in violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione
L’art. 15, comma 2, NFOT non è in contrasto né con i principi fondamentali o costituzionali dell’ordinamento giuridico generale, né con il combinato disposto delle norme di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso Regolamento AIA (secondo cui la predetta medesima Associazione provvede «direttamente al reclutamento, alla formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell’accesso all’attività arbitrale») e dell’art. 2, comma 5, dello Statuto federale («La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza»), inserito nell’articolo significativamente rubricato “Principi fondamentali”. L’orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale e della giustizia amministrativa è nel senso di considerare l’apposizione di limiti, quali quelli per l’accesso ad una carriera o in ordine alla cessazione della stessa, una prerogativa del legislatore, soprattutto, appunto, laddove il contrasto della disposizione con i principi dell’ordinamento considerato non sia palese ed evidente. Nel caso di specie, si tratta di un limite anagrafico posto da una norma di carattere generale la cui valutazione in termini di “attualità” e coerenza con il vigente contesto normativo e giurisprudenziale – anche comunitario – di rilievo, non può che essere demandata al legislatore federale o a quello sportivo, che ben potrà, nell’ambito della sfera di discrezionalità normativa allo stesso riservata, eventualmente considerare la possibilità di una complessiva rivisitazione della disciplina in materia, idonea ad impedire eventuali singoli provvedimenti o decisioni che rischierebbero di creare un vulnus per la operatività ed efficienza del sistema. Unicuique suum. Ciò che viene essenzialmente in rilievo è che la previsione di un limite di età per gli arbitri non appare oggettivamente e ragionevolmente ingiustificata. L'individuazione del requisito anagrafico di cui trattasi non può essere ritenuta arbitraria o posta in violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, né in contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto il contestato requisito del limite di età può essere giustificato dalla specifica attività psico-fisica richiesta alla categoria arbitrale, che non può non postulare il possesso di specifici requisiti d'idoneità e di perfetta efficienza fisica, ivi compresa una ragionevole età anagrafica. Del resto, l’imposizione di un limite di età non appare in contrasto neppure con la direttiva n. 78/2000/Ue – che ha, come è noto, lo scopo di impedire discriminazioni in tema di accesso al lavoro – atteso che la stessa, all’art. 6, consente ampie deroghe in ragione dell'età, affidandole al prudente apprezzamento del legislatore nazionale. Né può dirsi in contrasto con l'art. 3, comma 4-bis e 4-ter del decreto legislativo n. 216/2003, di recepimento della richiamata direttiva, che fa salve le vigenti disposizioni di legge che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età per peculiari categorie di lavoratori. Considerato che la natura delle funzioni assegnate dall’ordinamento federale all’arbitro presuppone un'attitudine psico-fisica particolare, non costituisce discriminazione la previsione di un limite di età per la cessazione (i.e. “dismissione”) dal ruolo, atteso che, per la particolare natura dell’attività richiesta agli arbitri e in considerazione del contesto in cui la stessa viene espletata, la connotazione anagrafica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento della predetta medesima attività. Quanto precede anche alla luce della legittimità della finalità e della sua proporzionalità con il requisito, dovendosi presumere che il possesso di determinate capacità fisiche sia (quantomeno, anche) una caratteristica legata all'età. Il principio della eliminazione, in via generale, del limite d'età per l’espletamento di una data funzione non può, dunque, valere anche per lo svolgimento di quelle attività dove la prestanza fisica diviene elemento (i.e. prerequisito) fondamentale. In definitiva, è legittima la disciplina di cui all’art. 15, comma 2, NFOT, in quanto il limite anagrafico per lo svolgimento di una data attività risulta necessario e, comunque, funzionale ad assicurare l’efficienza del servizio arbitrale e non appare irragionevolmente discriminatorio, fondando la sua ratio nella peculiare posizione funzionale di tale categoria di associati alla Federcalcio alla luce del necessario possesso di specifici requisiti psico-fisici. Resta ferma, evidentemente, la possibilità per il legislatore federale di contemperare siffatto criterio anagrafico con altri criteri e requisiti meno restrittivi e più idonei al contesto sportivo di riferimento, quali, ad esempio, quello della sussistenza della effettiva idoneità psico-fisica dell’associato.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 74/CFA/2020-2021/F
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza
Riferimenti normativi: art. 15, comma 2, Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT; art. 1, comma 2, Regolamento AIA; art. 2, comma 5, Statuto federale; direttiva n. 78/2000/UE; art. 3, comma 4-bis e 4-ter del decreto legislativo n. 216/2003;