Arbitri e ufficiali di gara – Associazione italiana arbitri-AIA – Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT - art. 15, comma 2 - dismissione per raggiungimento del limite massimo – finalità

Il fine della disposizione che prevede il limite d’età è quello del necessario possesso, per lo svolgimento di tale servizio, di specifici requisiti d'idoneità e di perfetta efficienza fisica e ciò anche perché - come correttamente osservato anche dal reclamante - l’obiettivo del ricambio generazionale ben potrebbe essere assicurato con un graduale inserimento di giovani arbitri affiancati da arbitri esperti che diano prova di idoneità tecnica, a prescindere dall’età anagrafica.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 74/CFA/2020-2021/E

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 15, comma 2, Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT;

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