Arbitri e ufficiali di gara – Associazione italiana arbitri-AIA – Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT - art. 15, comma 2 - dismissione per raggiungimento del limite massimo – sindacato del giudice sportivo - ammissibilità

Il giudice sportivo può esaminare la legittimità della norma AIA contenuta nelle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT riguardante la dismissione per raggiungimento del limite massimo di età consentito (art. 15, comma 2). Ai sensi dell’art. 86 del Codice di giustizia sportiva, neanche le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale si sottraggono al sindacato del giudice federale nei casi in cui le stesse siano contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. Anzi proprio tale complesso di disposizioni può costituire il termine di raffronto alla luce del quale la normativa denunciata può rivelarsi (o meno) illegittima, in quanto se tale tertium comparationis vale per tali delibere esso varrà, a fortiori, per valutare la legittimità delle norme dell’AIA. A tali parametri normativi vanno aggiunti – entro dati limiti – i principi derivanti dal Trattato e dalle direttive europee.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 74/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 15, comma 2, Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT;

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