Arbitri e ufficiali di gara – Associazione italiana arbitri-AIA – decisioni di natura tecnica – art. 40, comma 3, lett. f), delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici A.I.A. - sindacabilità – limiti
Sono insindacabili, in via generale, le decisioni dell’AIA di natura tecnica, peraltro, chiaramente posto dalla disposizione di cui all’art. 40, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA. Con il concetto di discrezionalità tecnica s’intende fare riferimento al tipo di valutazione che viene posta in essere quando l’esame di fatti o situazioni deve essere effettuato mediante ricorso a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. In questi casi la verifica giustiziale deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali dell’organo che ha emanato l’atto, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo, senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi la cui cura è dalla norma espressamente affidata ad un dato organo, sicché ammettere che il giudice sportivo possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione dell’ordine delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri. Resta inteso, quindi, che (anche) il sindacato del giudice sportivo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di legittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero palese e manifesto travisamento dei fatti.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 74/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3, lett. f), Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici A.I.A;