Corte federale d’appello – vizi della decisione impugnata - difetto di motivazione – sussistenza – motivazione cd. apparente

Il vizio di motivazione che potrebbe assume rilevanza ai fini dell’annullamento della decisione di primo grado è solo quello che si traduce in una corposa violazione dei precetti di rilievo costituzionale, attenendo alla stessa esistenza della motivazione, sempre necessaria in quanto requisito tanto formale, quanto sostanziale, indispensabile perché la pronunzia raggiunga lo scopo che l’ordinamento giuridico gli assegna. In breve, l’anomalia della motivazione si esaurisce essenzialmente nella mancanza assoluta di motivi, sotto il profilo grafico e materiale, nella “motivazione apparente”, nella motivazione oggettivamente incomprensibile e nel contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro non conciliabili: ipotesi, queste, che, nella fattispecie, pur trattandosi di motivazione succinta con riferimento a singoli profili, non sembrano rinvenirsi, non essendo possibile, specie in una prospettiva di economia del giudizio, ritenere la motivazione mancante perché non si è dato conto di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno del proprio assunto. Sotto quest’ultimo profilo è stato rilevato che «dà luogo a nullità della sentenza solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica» (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2020, n.4455). In altri termini, deve considerarsi “apparente” la motivazione che, ad esempio, richiami un generico orientamento interpretativo senza illustrarne il contenuto o contenga anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione medesima al di sotto del "minimo costituzionale" ex art. 111, comma 5, Cost. Del resto, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione - anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi - anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo – deve essere correlata alle risultanze istruttorie e, costituendo il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa (cfr., ex multis, CFA, Sezione I, dec. n. 95 del 24 luglio 2020). La carenza o insufficienza della pronuncia rispetto ad una o più censure proposte con il ricorso non è sussumibile nello schema giuridico dell’error in procedendo, tale da condurre all'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, traducendosi, soltanto, in un vizio della medesima impugnata decisione che questa Corte è legittimata ad eliminare, integrando la motivazione carente insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa, anche considerato che, in forza del principio devolutivo, il giudice del gravame è chiamato a decidere, pur nei limiti della domanda come riproposta, anche sui motivi di ricorso non adeguatamente affrontati dal primo giudice (cfr., in tal senso, tra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione V, 24 gennaio 2020, n. 602).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 74/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 106 CGS;

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
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5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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