Processo sportivo in genere – legittimazione a ricorrere – società che agisce nell’interesse dei tesserati – possibilità – rimessione alle sezioni unite

Va rimessa alle sezioni unite la questione della possibilità per una società di proporre ricorso o reclamo anche nell’interesse dei propri tesserati. Con la decisione n. 62/2019-2020 la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto che “Il richiamo ai principi del giusto processo di cui all’art. 44, comma 1, del C.G.S consentono di considerare applicabili al processo sportivo anche i generali principi ricavabili dall’art. 81 CPC che, nel sancire che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nessuno può agire in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui, stabilisce la necessaria coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Inoltre, l’art. 47 del CGS rubricato “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva” ribadisce, in termini chiari, il principio dell’interesse ad agire per cui l’azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.” Ritiene la Sezione che possa trovare spazio anche un’altra e diversa soluzione della problematica. Oltre che al richiamo ai principi del giusto processo ex art. 44, comma 1, CGS, l’applicabilità delle norme del CPC rinviene anche dal combinato disposto dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC e dell’art. 2, comma 6, CGS CONI. Invero, la prima disposizione recita “Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI” e la seconda che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Dalla disposizione del CGS CONI deriva che l’applicabilità del CPC ha natura residuale (“Per quanto non disciplinato...”) e che tale applicabilità deve comunque confrontarsi, cedendo ad esso, con “..il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Venendo, allora, alle disposizioni del CGS FIGC, oltre all’art. 47, cha appare di carattere generale, trova applicazione l’art. 49, comma 1, che legittima alla proposizione del ricorso o del reclamo “le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso”. Al riguardo, appare alla Sezione che la disposizione, parlando di interesse diretto, non abbia riferimento esclusivo al solo interesse proprio ma a un interesse che può pure andare al di là del proprio, purché sia diretto; cioè, riguardi aspetti che incidono direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva. Se così è, come appare fondatamente sostenibile, c’è allora da chiedersi se la società abbia interesse diretto a non aver sanzionati i propri tesserati. A parere della Sezione, la risposta a tale quesito appare positiva. Invero, ogni società sportiva appare avere interesse diretto a che tutti i propri dirigenti svolgano la loro funzione nell’interesse dell’organizzazione della società e avere interesse diretto a che tutti i calciatori per la stessa tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo. Di tal che, a titolo di meri esempi, l’inibizione al Presidente comporta la perdita della rappresentanza in ambito federale e la squalifica di un calciatore, magari del migliore, comporta un indebolimento della capacità della squadra. Ciò, pur valido per ogni settore e livello calcistico atteso che la disposizione non fa eccezioni, appare evidente nel settore dilettantistico o in quello di puro settore giovanile, nei quali le limitate capacità finanziarie o talvolta di cultura o di numero limitato di calciatori appaiono rendere più evidente il danno diretto che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori che colpiscono i suoi tesserati, con inerente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in ambito di giustizia sportiva, anche alla luce del carattere di informalità che a quest’ultima riconosce il CGS CONI. Da ultimo ma non per ultimo, violazioni quale quella di cui al presente procedimento comportano il deferimento e la sanzione della società quale inevitabilmente discendente dalla responsabilità dei suoi tesserati, trattandosi di responsabilità diretta e/od oggettiva. Onde, appare quasi evidente l’interesse proprio, prima ancora che diretto, della società a contestare in sede di giustizia sportiva la responsabilità dei propri tesserati, potendo, quindi, agire con ricorso o reclamo anche nel loro nome. La Sezione, ritiene, quindi, di rimettere alle SS.UU. della Corte, al fine di evitare possibili contrasti tra decisioni, la questione della possibilità per una società di proporre ricorso o reclamo anche nell’interesse dei propri tesserati.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 74/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Sica

Riferimenti normativi: 44, comma 1, C.G.S; art. 81 CPC; art. 47, CGS; art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6, CGS CONI; art. 49, comma 1, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

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