Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera - mancato pagamento di emolumenti – sanzioni – adempimento tardivo – irrilevanza anche ai fini delle circostanze attenuanti – inesigibilità della condotta – reiterazione di illeciti della medesima natura – non ricorre

Il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022) e neppure può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (CFA 104/2023-2024: CFA, n. 38/2022-2023). Inoltre, la situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, ricorre astrattamente nei casi di occasionalità ed episodicità della condotta tipizzata, e non viceversa nei casi di reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente. (Nel caso di specie la Corte ha considerato irrilevante la circostanza che il mancato adempimento o l’adempimento tardivo sia dipesa da responsabilità di terzi (i.e. dello studio di consulenza che avrebbe redatto le buste paga errate rispetto alle effettive retribuzioni da corrispondere ai tesserati), trattandosi di attività ricadenti nella sfera di controllo ed imputabilità del deferito).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 73/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. c), CGS

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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