Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera - mancato pagamento di emolumenti – status soggettivo – non rileva
In tema di mancato pagamento di somme accertate, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure non sia avvenuto tout court, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (ex plurimis: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022). Al contempo, «al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine (...), non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (...), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.» (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024). Se ne ricava che il precetto contenuto nel C.U. n. 144/2024 precisando che il termine di pagamento fissato è perentorio, elide la possibilità di valutare il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non venga effettuato nel termine. Nello specifico, il Comunicato Ufficiale in parola non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto alla misura minima applicata alla Società quantificata in un punto. Infatti, il secondo capoverso del paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”, alla pag. 6, dispone con precisione che «L’inosservanza del detto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti (…) costituisce illecito disciplinare (…) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025», ricorrendo responsabilità sia propria (art. 33, comma 8, CGS), in quanto il C.U. n. 144/2024 ha posto l’obbligo in capo alle Società (“Le Società….dovranno...”), che diretta (art. 6, comma 1, CGS), per gli atti posti in essere in sua rappresentanza.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 73/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 33, comma 8, CGS; C.U. n. 144/2024
Articoli
Art. 33 - Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera
1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il trimestre 1° novembre‐31 gennaio e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; *
g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del trimestre 1° novembre‐31 gennaio e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; *
g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. *
7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.
8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.
*Articolo così modificato dal C.U. FIGC n. 133/A del 16 dicembre 2019, dal C.U. 40/A del 14.09.2022 in aggiunta dei commi dal 5 a 8 e in ultimo dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.”
*Comma 6 introdotto dal C.U. FIGC n. 129/A del 4 dicembre 2020 e così modificato dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica”.
* Comma 3 lett. f) introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023: di cui si riporta il testo previgente “il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.
* Comma 4 lett. f) introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente "il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.
* Comma 3 introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente
"d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;"
* Comma 4 introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente
"d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;"