TESSERAMENTO – DOMANDA - AMMISSIONE FEDERALE – RETROATTIVITÀ - CONDIZIONI
L’ammissione federale ha effetto retroattivo rispetto alla domanda di tesseramento unicamente in presenza di un’istanza che risulti completa della documentazione necessaria ovvero alla diversa data in cui il richiedente faccia luogo all’integrazione documentale di un’istanza risultata per converso incompleta. Al riguardo non può attribuirsi alcuna rilevanza alla contemporaneità di due pratiche di tesseramento - ex se idonea a denotare almeno la responsabilità del calciatore che le ha sottoscritte - in quanto il fondamentale principio sportivo della regolarità competitiva impone il rigoroso rispetto del presupposto e altrettanto fondamentale principio di unicità della relazione del tesserato con il sodalizio sportivo. Conseguentemente, laddove coesistano (illegittimamente, sotto il profilo della condotta del tesserando) più pratiche di tesseramento di un calciatore per la stessa stagione sportiva, l’anteriorità fra esse, alla quale si ricondurrà l’effetto retroattivo dell’atto di ammissione federale, va stabilita unicamente nel confronto tra due istanze documentalmente complete, mentre, là dove una o più di esse risultino deficitarie, il confronto temporale di priorità potrà aversi solo dal momento in cui per ciascuna si perfezioni l’integrazione documentale richiesta. Sussiste, pertanto, l’onere per le società - peraltro di agevole disbrigo - di interrogare tempestivamente la piattaforma informatica, al fine di non incorrere nei divieti posti in materia dall’ordinamento federale.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 73/CFA/2022-2023/B
Presidente: Lipari
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 40 NOIF;