Calciatore – cessione di contratto –– art. 102, commi 7 e 8 NOIF - C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 - abrogazione con C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020 – Contributo di solidarietà – art. 102, commi 7 e 8 NOIF competenza del Consiglio federale - normativa F.I.F.A - delega a pubblicare al Presidente federale
Si tratta dell’abrogazione dell’art. 102 (Le cessioni di contratto), commi 7 e 8 NOIF – disposizioni, queste, già introdotte con C.U. n. 87/A pubblicato il 3 ottobre 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020 - che disciplinano il c.d. contributo di solidarietà ovvero la percentuale sulle cessioni dei contratti di cessione, spettante alle società che hanno contribuito alla formazione del calciatore nelle stagioni che vanno dal 12^ al 21^ compleanno, secondo le modalità ivi previste. La materia oggetto della delibera impugnata, ai sensi dell’art 27 dello Statuto della FIGC, rientra nella competenza del Consiglio federale ai sensi dell’art. 27, comma 1, dello statuto, a norma del quale: “Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all’Assemblea, è l’organo normativo e di indirizzo generale della FIGC”. E’ il Consiglio federale, infatti, che, all’atto dell’introduzione delle norme in questione (C.U. n. 87/A) aveva provveduto direttamente alla modifica dell’art. 102 delle NOIF mediante l’introduzione dei commi 7 e 8 riportati in allegato alla delibera. Dal tenore della delibera impugnata si evince che detto Organo, nella riunione del 25 giugno 2020, si è espresso per l’abrogazione a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021 della normativa interna sul contributo di solidarietà di cui all’ art. 102, commi 7 e 8, delle NOIF alla luce dell’introduzione della normativa F.I.F.A che disciplina il medesimo contributo. Si tratta della circolare FIFA n. 1079 del 13 febbraio 2020 che introduce l’applicazione del c.d. Solidarity mechanism ai trasferimenti di calciatori aventi una dimensione internazionale, ovvero nel caso in cui la cessione avvenga tra club affiliati a diverse federazioni oppure tra club affiliati alla stessa federazione a condizione che il club di formazione sia affiliato ad una federazione diversa. Il Consiglio federale, infatti, prende atto dell’informativa resa dal Segretario generale il quale, a fronte della prossima entrata in vigore (il 1° settembre 2020) segnala che “si rende di conseguenza necessario confermare la delega al Presidente per l’annullamento a partire dalla prossima stagione sportiva, della delibera a suo tempo assunta in relazione al contributo di solidarietà domestico del 3% tenendo fermi gli esiti relativi ai contratti finora depositati e ai relativi premi o bonus che dovessero maturare nel corso della stagione”. Rispetto a tale proposta il Consiglio federale “prende atto e conferisce delega al Presidente di provvedere in ordine alla revoca della delibera sul contributo di solidarietà del 3% di cui all’art. 102 delle NOIF”. Il Consiglio federale, in tal modo, ha evidentemente esercitato il proprio potere di indirizzo, abrogando la normativa precedente alla luce delle novità contenute nella circolare F.I.F.A. in materia di contributo di solidarietà, mentre, d’altro canto, il Presidente F.I.G.C. con la delibera, preso atto della volontà così espressa e della delega conferitagli dal Consiglio federale, ha deliberato in conformità. Sostanzialmente, è possibile ravvisare nel provvedimento riportato a verbale del 25 giugno 2020 una mera delega a pubblicare, risultando conferito al Presidente solo l’onere di formulare la disposizione attuativa della volontà di abrogazione. Ciò, a fronte di una volontà del Consiglio federale ben chiara quanto alla portata abrogativa delle disposizioni emanande oltre che agli ulteriori contenuti (disposizioni transitorie e salvezza degli effetti della norma per la stagione 2019/2020).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 73/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 102, commi 7 e 8 NOIF - C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 - abrogazione con C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020 - art 27 Statuto FIGC; circolare FIFA n. 1079 del 13 febbraio 2020;