Processo sportivo in genere – principi generali – art. 44 CGS – principio di economicità – principio di ragionevole durata del processo - fattispecie

E’ contrario al principio di economicità porre a carico della parte interessata un onere di impugnazione in via autonoma dell’atto presupposto quando, comunque, i relativi contenuti siano stati conosciuti attraverso l’atto successivo poi formalmente impugnato e sia svolto un regolare contraddittorio. Soccorre in tal senso anche il principio della ragionevole durata del processo ex art. 44, secondo comma Codice di giustizia sportiva.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 73/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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