Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – art. 125 CGS – termine decadenziale – mera adozione dell’atto di deferimento – insufficienza per evitare la decadenza – comunicazione dell’atto di deferimento – necessità - prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario – non occorre – prova del tempestivo invio – sufficienza

E’ stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione di diritto “se l’art. 125, comma 2, CGS vada interpretato nel senso che nel termine ivi previsto l’atto di deferimento debba essere adottato oppure se nel suddetto termine debba essere anche comunicato all’incolpato”.  La Sezione remittente rileva che nella lettera dell’art. 125, comma 2, CGS compaiono espressioni (“intervenire”, “adottato”) che farebbero propendere per la soluzione interpretativa secondo la quale ai fini della tempestività del deferimento sia sufficiente la sua adozione, senza necessità della sua comunicazione, in quanto quest’ultima, non prevista nel comma 2, viene disciplinata solo nel comma 3 che appare contemplarla come un adempimento successivo ed ininfluente ai fini del rispetto del termine di decadenza. Tuttavia, prosegue la Sezione remittente, tale norma appare suscettibile anche di una interpretazione che, valorizzandone la ratio nel sistema del diritto punitivo, porterebbe a ritenere necessaria non solo l’adozione del deferimento ma anche la sua comunicazione all’incolpato entro il termine in questione in quanto in assenza di comunicazione il deferimento non produrrebbe i suoi effetti trattandosi di atto assimilabile agli atti ricettizi. Preliminarmente, si osserva che l’atto di deferimento a giudizio è l’atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura in cui viene formulata la contestazione degli addebiti sottoposta all’esame del Tribunale (come si legge nella rubrica dell’art. 125). Esso trova la sua corrispondenza nel decreto che dispone il giudizio (art. 429  CPP), per quanto concerne la responsabilità penale, e nella contestazione degli estremi della violazione (art. 14 legge 689/1981) per quanto riguarda la responsabilità amministrativa. Analogamente a quanto previsto per questi ultimi atti di esercizio delle relative azioni di responsabilità, l’atto di deferimento a giudizio ex art. 125 CGS deve contenere gli estremi di fatto e di diritto dell’illecito contestato nonché gli elementi di prova su cui si basa la contestazione ed ha la duplice funzione di circoscrivere l’oggetto del giudizio di responsabilità disciplinare e di consentire all’incolpato di esercitare il suo diritto di difesa. Nel sistema della giustizia sportiva, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma non sa se tali indagini (peraltro sottoposte anch’esse ad un termine di durata ai sensi dell’art. 119 comma 4 CGS) sfoceranno in un atto di archiviazione, oppure in un atto di esercizio dell’azione disciplinare che è rappresentato appunto dall’atto di deferimento a giudizio. In tale contesto l’art. 125, comma 2 prevede che l'atto di deferimento debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, (ovvero al massimo quindici giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini). L’inosservanza di tale termine determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Dal descritto quadro normativo emergono alcune ambiguità di carattere letterale riguardo all’esatta individuazione dell’adempimento necessario per il rispetto del suddetto termine decadenziale. Da un lato, l’art. 123, comma 1, prevede che la Procura “notifica all’interessato” l’avviso di conclusione delle indagini, dall’altro l’art. 125 prevede, al comma 2, che l’atto di deferimento “deve intervenire” o “deve essere adottato” e poi aggiunge, al comma 3, che il deferimento “è comunicato all’incolpato”. Quindi, l’adempimento richiesto alla Procura per rispettare il termine di cui all’art. 123, comma 1, è indicato con una espressione univoca (la notifica), invece l’adempimento necessario per rispettare il termine di cui all’art. 125, comma 2, (oggetto del quesito di diritto sottoposto alle Sezioni Unite) è descritto con espressioni letterali non univoche. Infatti, mentre nel comma 2 dell’art. 125 si parla di un deferimento che “deve intervenire” o “deve essere adottato” entro il termine ivi previsto, nel comma 3 si dispone che esso deve essere anche “comunicato all’incolpato” ma non si chiarisce se tale comunicazione debba avvenire anch’essa nel rispetto del termine di cui al comma 2 o costituisca invece un adempimento doveroso ma successivo e quindi sottratto al suddetto onere di tempestività. Quindi, la formulazione letterale delle norme richiamate, che delinea il primo confine all’interno del quale può spaziare l’esegesi, non preclude all’interprete di affermare che il comma 3 debba essere interpretato in combinato disposto con il comma 2, nel senso che la comunicazione del deferimento (ivi espressamente prevista) non costituisca un adempimento successivo ed indifferente ai fini del rispetto del termine decadenziale. Una volta fissata la prima linea di confine dell’analisi esegetica, secondo il principio per cui alla norma non può essere attribuito un significato diverso da quello fatto palese dalle parole nella loro connessione, occorre ricercare l’intenzione del legislatore attraverso la ratio della disposizione in modo da attribuirle un significato che sia coerente con il suo scopo (art. 12, comma 1 preleggi). Tale ricerca non può prescindere da una analisi di tipo sistematico perché la norma decadenziale in esame è espressione di un principio generale del diritto punitivo (al quale appartiene il sotto-sistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva) secondo il quale l’esercizio dell’azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa, tale principio è sancito dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere “notificati” agli interessati entro un termine di decadenza (quindi certamente portati a conoscenza dell’incolpato). Ed è in applicazione di tale principio che il CGS prevede dapprima un termine di conclusione delle indagini e poi un termine di esercizio dell’azione disciplinare i quali perseguono la medesima finalità: evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte. Se questa è la ratio dell’art. 123, comma 1, e dell’art. 125, comma 2, appare doverosa una interpretazione teleologica che, in conformità con il sistema del diritto punitivo, sia coerente con il suddetto obiettivo di garanzia per la difesa. Sotto tale profilo appare evidente che la sola adozione dell’atto da parte della Procura, non accompagnata dalla sua comunicazione all’interessato, non costituisce un adempimento sufficiente per salvaguardare la suddetta esigenza di garanzia difensiva. E se questo vale per il termine di conclusione delle indagini, dove è espressamente prevista la notifica del relativo avviso, non può che valere – a maggior ragione - anche per il termine di esercizio dell’azione disciplinare attraverso l’atto di deferimento a giudizio. Sarebbe infatti irragionevole un diverso regime decadenziale secondo il quale l’indagato avrebbe diritto di ricevere tempestiva notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ma non anche tempestiva comunicazione dell’atto di deferimento a giudizio il quale sancisce la sua sottoposizione al giudizio di responsabilità attraverso la formulazione dell’accusa. Se l’atto di deferimento a giudizio costituisce esercizio dell’azione disciplinare esso non può produrre effetto nella sfera giuridica del destinatario in assenza della sua comunicazione perché colui che subisce le conseguenze sfavorevoli di un atto deve averne conoscenza e l’esercizio dell’azione passa inevitabilmente attraverso l’instaurazione del contraddittorio. In assenza di comunicazione l’indagato non sa di essere diventato incolpato e quindi resta in attesa di conoscere il suo destino, senza poter assumere nessuna iniziativa a sua difesa. Infine, occorre anche considerare che ritenere non necessaria la tempestiva comunicazione all’incolpato dell’atto di deferimento non sarebbe coerente con il principio di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2) perché in teoria non vi sarebbe nessun limite temporale per tale adempimento da parte della Procura. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che la comunicazione dell’atto di deferimento a giudizio costituisca un adempimento necessario per ritenere rispettato il termine decadenziale previsto dall’art. 125, comma 2. Occorre, tuttavia, aggiungere che tale soluzione interpretativa, essendo basata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del destinatario dell’azione disciplinare, porta a ritenere doveroso il suddetto tempestivo adempimento nei confronti del solo incolpato e non anche nei confronti degli altri soggetti a cui il deferimento deve essere pure comunicato ai sensi dell’art. 125, comma 3 (“ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”). Da ultimo, è opportuno anche precisare che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l’onere di comunicazione in questione non è necessaria la prova che l’atto di deferimento abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio dell’atto medesimo da parte della Procura. Ciò sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tempo necessario per recapitare una missiva non può andare a detrimento del termine assegnato al mittente il quale ha solo l’onere di affidare tempestivamente la spedizione al servizio postale a nulla rilevando che la missiva sia consegnata al destinatario dopo la scadenza del termine (Cass. n. 17625 del 01/09/2004; n. 12447 del 7/7/2004; in conformità con il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione degli atti processuali sancito dall'art. 149 CPC, comma 3, così come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 a seguito della sent. C. Cost. n. 477/2002). E tale principio deve ritenersi applicabile anche in caso di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite ritengono che “l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine decadenziale previsto dal comma 2, l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 73/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 125, comma 2 e 3, CGS; art. 119, comma 4, CGS; art. 123, comma 1, CGS; art. 44, comma 6, CGS;

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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