Corte federale d’appello – reclamo incidentale – ammissibilità

Circa l’ammissibilità del reclamo incidentale nel procedimento disciplinato dal Codice di giustizia sportiva oggi vigente, si è pronunciato il Collegio di garanzia dello sport con la decisione SS.UU., n. 25/2019: “Per quanto riguarda la questione relativa alla ammissibilità o meno dell’appello incidentale proposto successivamente rispetto alla sua costituzione in giudizio gli artt. 59 e 60 Codice di giustizia sportiva CONI prevedono per la parte intimata e le altri parti destinatarie della comunicazione di cui all’art. 59, c. 1, la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, la facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive. In virtù del rinvio di cui all’art. 2, comma 6, Codice di giustizia sportiva CONI, è applicabile anche al processo sportivo il principio del processo civile per cui l’avvenuta costituzione in giudizio implica per la parte resistente, a pena di decadenza, la necessità di proporre contestualmente anche l’eventuale impugnazione incidentale (anche qualora il relativo termine non sia spirato). Tale principio è enunciato dall’art. 371 c.p.c., il quale stabilisce che la parte che proponga controricorso per resistere all’impugnazione principale è tenuta a proporre nel medesimo atto anche l’eventuale ricorso incidentale, nonché dall’art. 343 c.p.c., che, analogamente, prevede che l’appellato debba proporre l’eventuale appello incidentale nella medesima comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza”. Si è poi precisato che se “L’ordinamento federale non reca una disciplina organica del reclamo incidentale. Pur tuttavia una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell’ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. All’interno di siffatto, articolato contesto normativo assume preminente rilievo il Codice della giustizia sportiva del CONI che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del Codice FIGC ed, al contempo, a canone ermeneutico per una “lettura conforme” delle medesime disposizioni endofederali. Depone in tal senso la stessa piana lettura dell’articolo 3 (già articolo 1) del Codice della FIGC che, nel disciplinare i rapporti tra il Codice e le altre fonti normative, reca l’esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale il Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del Coni, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva del CONI, dallo Statuto della FIGC, dalle norme della FIFA e dell’UEFA “ (Corte federale d’appello, Sez. III, n. 22/2019-2020); tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Corte federale d’appello, Sez. I. n. 72/2020-2021.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 72/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 3, comma 1 e 2, CGS; art. 37, comma 5, CGS CONI; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 44 CGS; art. 343 CPC; art. 166 CPC; art. 96 CPA; art. 595 CPP; art. 48, comma 2, CGS; 142, comma 1, CGS

Articoli

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

 

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