Processo sportivo in genere - computo dei termini - art. 52, comma 4, CGS - giorno di scadenza festivo – termine a ritroso - dies ad quem - individuazione - nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza - art. 155, comma 4 e comma 5 CPC;

Ai sensi dell’art. 52, I° comma “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali”; il successivo 4° comma dispone, altresì, che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Tuttavia, il termine disciplinato dall’art. 104, II° comma CGS è un termine c.d. “a ritroso”. Si pone il tema dell’applicazione della proroga della scadenza, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata del sabato. Atteso che il 4° comma dell’art. 52 CGS si occupa della solo scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l'art. 155 CPC, comma 4, (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass., sezione VI, 14 settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 gennaio 2020, n. 301).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 72/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 52, comma 4, CGS; art. 104, comma 2, CGS; art. 3, comma 2, CGS; art. 155, comma 4 e comma 5 CPC;

Articoli

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
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