Corte federale d’appello – reclamo incidentale – ammissibilità

Tenuto conto di quanto affermato da questa Corte di appello federale con la decisione della Terza Sezione n. 22/2019, si può considerare applicabile anche nel processo sportivo il ricorso incidentale di cui all’art. 343 c.p.c. stante il richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” operato dall’art. 31 Codice CONI. Ne discende che, benché contenute in un atto di costituzione non qualificato formalmente come memoria contenente ricorso incidentale, le eccezioni di carenza di interesse, sollevate dalle parti costituite nel giudizio di reclamo, sono da ritenere ritualmente introdotte sulla base delle regole proprie del giudizio civile, siccome contenute nel primo atto difensivo, tempestivamente depositato nei termini previsti dall’art. 103, primo comma del Codice di giustizia sportiva (art. 342 c.p.c. “Modo e termine dell’appello incidentale”: l’appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 c.p.c.). (Corte federale d’appello, Sez. I. n. 72/2020-2021)

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 72/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 31 CGS CONI; art. 343 CPC;

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