Corte federale d’appello – reclamo degli interessati – motivi di reclamo – censura riguardante esclusivamente la sanzione – implica una valutazione dei fatti e delle circostanze collegate – ammissibilità del reclamo
E’ ammissibile il reclamo con il quale viene censurata la decisione del giudice di primo grado esclusivamente in relazione alle sanzioni irrogate, di cui si lamenta l’eccessività e l’irragionevolezza anche se non venga contestata in appello la propria responsabilità (an) per gli addebiti e ritenuti fondati dalla decisione reclamata. L’esame dei motivi di reclamo implica, infatti, l’apprezzamento e la valutazione non solo degli stessi fatti che hanno dato luogo alle accertate responsabilità dei reclamanti ma si estende necessariamente anche ad altre circostanze, logicamente, cronologicamente e finalisticamente collegate ai primi e che ne costituiscono l’imprescindibile substrato materiale (ai soli fini della corretta individuazione della giusta sanzione).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 71/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 101 CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.