Calciatore – premio alla carriera - art. 99-bis NOIF – presupposto - calciatore che sia stato tesserato almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età – interpretazione - stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età – spetta
Ai sensi dell’art. 99-bis delle NOIF della FIGC, rubricato premio alla carriera, “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 NOIF) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 NOIF) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante. 2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”. La questione controversa è legata all’interpretazione del secondo periodo del primo comma della disposizione ai sensi del quale “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Secondo una tesi rileverebbe, al fine di valutare il presupposto applicativo della disposizione in esame, la stagione sportiva che inizia nell’anno nel quale il calciatore compie anni 12, mentre, secondo altra tesi rileverebbe la stagione sportiva in corso nel momento in cui il giocatore compie 12 anni. La disposizione può apparire polisemica in quanto, sulla base del criterio dell’interpretazione letterale, nessuno dei due risultati ermeneutici risulta in chiaro contrasto con le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore. La polisemia del senso letterale delle parole deve tuttavia essere sciolta, muovendo dal significato primario degli enunciati linguistici utilizzati e dalla connessione tra gli stessi, ritenendo che il legislatore abbia inteso riferirsi alla stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni. Nel caso di specie, l’utilizzo del participio passato del verbo consente di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento, sotto un profilo grammaticale e logico, alla stagione sportiva già iniziata al momento del compimento del dodicesimo anno di età; la consecutio temporum tra i due momenti è nel senso che l’inizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno. A diverse conclusioni si potrebbe pervenire nel caso in cui il legislatore avesse utilizzato la differente espressione “che inizia”, nel qual caso, con l’utilizzo dell’indicativo presente, avrebbe fatto riferimento a un diverso ordine temporale tra i due elementi della fattispecie (compimento del dodicesimo anno e, poi, inizio della stagione sportiva). L’interpretazione letterale, pertanto, nella selezione della pluralità dei significati dell’enunciato linguistico, conduce a ritenere che la stagione rilevante sia quella già iniziata al momento del compimento del dodicesimo anno di età. Sotto un profilo sistematico, la scelta del legislatore di fare riferimento alla stagione già iniziata non appare casuale o l’effetto di un errore o una svista, se si considera, anche argomentando a contrario, che, con riferimento ad altre situazioni giuridiche soggettive, ha chiaramente risolto diversamente il rapporto tra gli elementi della fattispecie sotto il profilo temporale, utilizzando le espressioni linguistiche indicate dal reclamante. Così, a titolo esemplificativo, all’art. 31 delle stesse NOIF, nel definire la categoria dei calciatori e delle calciatrici “giovani” precisa che sono tali coloro che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che dal primo gennaio dell’anno “in cui ha inizio la stagione sportiva” non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno. Argomentando a contrario, pertanto, può ritenersi che il legislatore nelle ipotesi in cui ha voluto fare riferimento alla stagione calcistica che inizia nell’anno in cui il calciatore compie una data età lo ha fatto espressamente, utilizzando una terminologia ed enunciati linguistici differenti da quelli utilizzati nell’art. 99-bis in esame, la cui finalità come si vedrà non è individuare i giocatori che possono disputare un campionato, ma attribuire un premio alle società dilettantistiche per l’attività formativa svolta. Sempre in chiave sistematica, l’art. 17, rubricato categorie di calciatori, del regolamento del settore giovanile e scolastico della FIGC, nel suddividere i calciatori in categorie, in ragione dell’età, specifica alla lettera d) che “appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo” e alla lettera e) che “appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”. Anche in questo caso il legislatore ha specificamente fatto riferimento all’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, utilizzando tempi e modi diversi da quelli descritti nella norma in esame, ove è invece utilizzato il participio passato. Sotto un profilo logico o teleologico, occorre evidenziare che nessuna delle due interpretazioni appare illogica o irrazionale. Entrambe le soluzioni ermeneutiche non determinano una compressione dello spazio dedicato al premio di carriera ma un suo spostamento verso un’età anagrafica del calciatore più o meno avanzata. Il premio alla carriera è un istituto creato dall’ordinamento sportivo con la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (in seguito tesserati per altre società). Oltre al premio alla carriera rispondono alla medesima ratio, il premio di preparazione e il premio di addestramento e formazione tecnica; ciascuno dei quali viene riconosciuto al verificarsi di determinati presupposti e sulla base di precisi criteri stabiliti nelle NOIF. La norma intende stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione e di elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana (in questo senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 15 giugno 2018, n. 36). Alla luce della finalità della norma, che non è solo di premiare l’attività formativa svolta, ma anche di spingere le società dilettantistiche ad investire sui giovani e di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico, risultano contrarie alla sua logica e alle sue finalità, sia l’interpretazione che porterebbe a ridurre le annualità per le quali è percepibile il premio alla carriera, sia la soluzione che porterebbe a spostare in avanti l’età anagrafica del calciatore rilevante al fine della maturazione del diritto al premio. La prima soluzione, oltre ad essere in contrasto con tale finalità, appare in realtà anche illogica in quanto, a seconda della data di nascita del calciatore (se anteriore o successiva all’inizio della stagione calcistica 30 giungo /1 luglio), condurrebbe a prevedere che per alcuni calciatori il premio sia astrattamente riferibile a 6 stagioni mentre per altri a 5, con una discriminazione priva di alcuna idonea ragione giustificativa. La ratio della norma, conformemente all’interpretazione letterale delle parole, conduce a selezionare il significato che risulti più aderente alla specifica finalità di tutela dell’attività formativa svolta dalle società dilettantistiche, fin dalla giovane età, e di sviluppo del settore giovanile. Pertanto, la soluzione che intende il requisito anagrafico come collegabile alla stagione sportiva iniziata nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età risulta più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al citato principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche. Tale soluzione consente infatti di attribuire rilevanza all’attività formativa svolta fin dalla giovane età dei calciatori e, in concreto, di garantire un’applicazione più ampia del premio stesso se si considera che, in genere, con l’aumento dell’età anagrafica del calciatore aumentano le possibilità che questi sia tesserato con società sportive non dilettantistiche.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 71/CFA/2019-2020/A
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 99-bis, NOIF; art. 96 NOIF; art. 100 NOIF; art. 31 NOIF