Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio - ragionevole certezza - sufficienza

Nell’analisi del materiale probatorio, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito del processo penale: per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto (cfr. da ultimo dec. n. 66/CFA – 2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 70/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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