Corte federale d’appello – decisione impugnata priva di motivazione – conseguenze – annullamento con rinvio – esclusione

Nel caso in cui la decisione impugnata non sia motivata, le conseguenze del riscontro di tali profili vizianti nella decisione di primo grado non conducono all’annullamento con rinvio al primo giudice; e ciò sia in relazione all’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva valorizza espressamente il profilo rinnovatorio del secondo grado di giudizio, affermando a chiare lettere che, se la decisione di primo grado risulta immotivata, la Corte d’appello decide nel merito; sia perchè la giurisprudenza della Corte è granitica nell’affermare che le ipotesi di rinvio al primo giudice sono del tutto eccezionali e derogatorie nel processo sportivo, improntato come è noto a particolari esigenze di celerità nella definizione dei giudizi. In tal senso le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiarito che “Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 CGS. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultimaSe ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non vi stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio” (cfr. n. 9/CFA/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 70/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 106, comma 2

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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