Processo sportivo in genere – principi generali - principio di chiarezza e sinteticità degli atti – motivazione delle decisioni – bilanciamento tra i due principi - richiamo a precedenti – questioni mero diritto – questioni di facile e pronta soluzione - ammissibilità – questioni di carattere fattuale – esclusione

Secondo le indicazioni desumibili dall’art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, nel caso in cui le questioni dibattute siano di mero diritto, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale può essere sufficiente a indicare con chiarezza quale tesi interpretativa il giudice abbia inteso valorizzare. Analogamente è da dirsi quando le questioni trattate siano di facile e pronta soluzione (art. 51, citato). Ma nei casi in cui le problematiche da dirimere abbiano natura prevalentemente fattuale e il quadro probatorio si presenti come non totalmente univoco, il giudicante deve almeno indicare i capisaldi dell’iter logico in base al quale è giunto a valorizzare determinate emergenze probatorie e a svalutare la portata di altre. Qualora ciò non avvenga, la motivazione finisce per essere meramente assertiva (accolgo perché accolgo), ponendosi al di sotto di ogni ragionevole standard argomentativo.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 70/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 44, comma 3 e 4, CGS; art. 51, comma 3, CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.

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