Processo sportivo in genere – principi generali - principio di chiarezza e sinteticità degli atti – motivazione delle decisioni – bilanciamento tra i due principi -necessità

E’ vero che le esigenze di particolare celerità nella definizione delle controversie che (oltre ad essere oggi avvertite in ogni ambito dell’ordinamento processuale generale) governano specificamente e incisivamente il processo sportivo impongono al Giudice federale di adottare provvedimenti sintetici e chiari (cfr. art. 44, comma 4, Codice di giustizia sportiva) evitando quindi ogni appesantimento dell’esposizione, a causa di divagazioni non indispensabili o obiter dicta non essenziali, per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale; i valori della sinteticità vanno però bilanciati con l’esigenza che le decisioni del Giudice sportivo siano comunque motivate (cfr. il principio generale fissato dall’art. 44, comma 3, CGS) al fine di consentire ai destinatari delle stesse in chiave precettiva e alla comunità federale in chiave conformativa di ricostruire i tratti essenziali dell’iter logico seguito dal giudicante per addivenire a quelle conclusioni. Ove tale iter logico non sia ricostruibile nemmeno nei punti essenziali, si è in presenza di un difetto assoluto di motivazione che costituisce - come è stato chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua più autorevole espressione - un’ipotesi di nullità della sentenza. Come appunto incisivamente affermato “ Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost.” (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 10 e 11/2018).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 70/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 44, comma 3 e 4, CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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