CORTE FEDERALE D’APPELLO – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE – GIUDICE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE – NECESSITÀ – COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI

Compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). “La Corte federale è ... chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 70/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Pittalis

Riferimenti normativi: art. 106, comma 1 e 2, CGS;

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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