Dichiarazioni lesive - art. 23 CGS – art. 14, comma 1, lettera l) CGS – reputazione - rilievo del CGS alle violazioni in danno della reputazione - tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica - rapporto

La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più, l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. La presenza di ben due disposizioni specifiche relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione, sebbene in linea generale non tenda a tipizzare gli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. Tale impostazione costituisce evidentemente una forma di tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022). Occorre quindi assicurare una peculiare cura in ordine al rapporto tra tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica nell’ambito dell’ordinamento federale.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 70/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 23 CGS; art. 14, comma 1, lettera l), CGS;

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

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