Dichiarazioni lesive - art. 23 CGS – codice penale - ingiuria e diffamazione - trasmissione di messaggio diffamatorio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - configurabilità del reato - accessibilità a più persone - elemento soggettivo - onere rafforzato di giustificazione - prevedibilità dell’accessibilità di terzi - indici rivelatori

Secondo la Corte di Cassazione (v. Cass. pen., sez. V, sent. n. 34831 del 2020): - l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza: è quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell'ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone, salva l'esplicita indicazione di riservatezza; - le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC costituiscono un particolare tipo di posta elettronica, che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento; - dal punto di vista dell'utente, la casella di posta elettronica certificata non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica, se non per ciò che riguarda il meccanismo di comunicazione e la presenza delle ricevute inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario; - le caratteristiche della PEC richiamate non escludono di per sè la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale; - nondimeno, l'utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo all'elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla prevedibilità in concreto dell'accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario; - indici rivelatori, in tal senso, possono essere desunti dalla conoscenza delle prassi in uso al destinatario, ovvero dalla natura stessa dell'atto, se destinato all'esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all'attivazione di poteri propri di quest'ultimo che, necessariamente, implichino l'accessibilità delle informazioni da parte di terzi. (Fattispecie in cui, con riferimento all’onere di giustificazione rafforzato, il Collegio non ha ravvisato elementi da cui poter trarre certo convincimento che il messaggio inviato all’indirizzo PEC di un Collegio Arbitrale potesse essere conosciute da più persone; pertanto è stato escluso il carattere pubblico della comunicazione via PEC).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 70/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 23 CGS;

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
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5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

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