Processo sportivo in genere – art. 44 CGS - principi generali

Il rispetto del principio di economicità del giudizio, a sua volta espressione dei principi del giusto processo richiamati dall’art. 44, primo comma, Codice di giustizia sportiva, si traduce anche nell’esigenza di evitare aggravamenti del procedimento e del processo sportivo non funzionali alla tutela e al rispetto di altri principi anche essi espressione del giusto processo, quali ad esempio il diritto di difesa.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 70/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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