Settore tecnico - giudizio e responsabilità disciplinare - Commissione disciplinare – competenza – profilo soggettivo e oggettivo

Secondo l’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.” Secondo l’art. 38 Disciplina dei Tecnici 1. “I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore tecnico. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale”. Dal combinato disposto delle due norme appare chiaro che la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico va valutata sotto un duplice profilo: uno soggettivo (qualifica o status) ed uno oggettivo (condotta contestata).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 70/CFA/2019-2020/C

Presidente: Sica

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 37, Regolamento del Settore tecnico FIGC; art. 38, Disciplina dei Tecnici;

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