Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 1-bis CGS previgente - principi di lealtà, correttezza e probità - non generico invito al rispetto delle regole - autonoma ed indiscussa valenza

L’art. 1-bis introdotto nel vecchio CGS con decreto del 30 luglio 2014, con il richiamo ai principi di “lealtà, correttezza e probità”, costituisce uno dei punti cardine per tutti coloro che operano in ambito federale e rappresenta uno dei valori fondamentali ai quali deve ispirarsi il comportamento dei singoli e dei gruppi nei rapporti con gli altri soggetti della comunità sportiva e nell’applicazione delle regole del gioco. Detto principio ha un’intrinseca connotazione giuridica e autonoma valenza, la cui violazione origina l’attivazione di un ben definito procedimento sanzionatorio. In altri termini, costituisce un’incontestabile regola comportamentale di indubbio valore giuridico. Il principio non è un generico invito al rispetto delle regole, ma ha un’autonoma ed indiscussa valenza nell’ordinamento sportivo e statale ed essendo diretto a tutti coloro che lato senso operano nel sistema sportivo, ha carattere generale ed è inviolabile.

                                              

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 70/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 1-bis, CGS previgente;

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