Società sportiva - sistema delle licenze nazionali - campionato professionistico di Serie C – adempimenti – pagamento dei compensi - fattispecie

Ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025)  le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell’1 agosto 2024, osservare, tra gli altri, i seguenti adempimenti: “il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2024, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico” (Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2)). Al riguardo, l’avverbio “indirettamente” ha una portata chiaramente estensiva del precetto normativo e la norma prevede espressamente di applicarsi non solo ai mancati pagamenti direttamente disciplinati dal contratto economico tra società e tesserato, ma anche a quelli indirettamente derivanti dal detto rapporto, con una portata precettiva particolarmente ampia. (Nella specie la Corte ha ritenuto che rientrasse nella formulazione normativa un accordo di conciliazione sottoscritto tra una società e un calciatore il cui pagamento, per come genericamente formulato, aveva una funzione sostitutiva dei compensi previsti dal contratto economico originariamente sottoscritto e, pertanto, tale accordo e il relativo mancato pagamento erano collegati, direttamente o indirettamente, al rapporto economico tra tesserato e società sportiva e, quindi, erano oggetto del precetto contenuto nel Comunicato Ufficiale 140/A, Titolo I), par. IX), lett. G), punto 2). Inoltre la Corte ha ritenuto che solo un eventuale risarcimento del danno emergente, cioè effettivamente scisso dalla risoluzione del rapporto di lavoro e limitato ad un danno (dimostrabile) diverso dai compensi originariamente stabiliti da rapporto economico, avrebbe potuto in astratto dirsi suscettibile di essere escluso dalla fattispecie sanzionatoria, laddove, nel caso in esame, una simile fattispecie non era riconoscibile in quanto il verbale di conciliazione era generico in quanto univa voci di danno diverse, alcune effettivamente risarcitorie altre retributive (o sostitutive di retribuzioni); un accordo che non distingua tra le diverse voci di danno resta ancorato ad una natura comunque retributiva (Corte di Cassazione n. 8615/2023 del 21.2.2023 e Corte di Cassazione n. 18624/2024 del 5-06.2024), come tale tassabile come retribuzione. Tanto più ciò è vero ove accada che il risarcimento pattuito non abbia alcuna natura di reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica del danneggiato ma si proietti sostanzialmente solo verso il futuro (Cassazione n. 80231/2021 del 23.03.2021). Inoltre le retribuzioni precedenti alla risoluzione del rapporto contrattuale del calciatore risultavano regolate dall’accordo stesso come da pagare in aggiunta al risarcimento del danno (dunque non vi era una reale, e comunque non esclusiva, restitutio ad integrum patrimoniale), così come lo stesso verbale di conciliazione si esprimeva nel senso di somme “nette”, cioè al netto di una potenziale loro tassazione posta espressamente a carico della Società, così tradendo la natura effettivamente retributiva della pattuizione (posto che, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, la tassazione del risarcimento deriva dalla natura retributiva di esso).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 69/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023

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